Cosa è la procedura di mediazione
La procedura di mediazione ha l’obiettivo primario di definire un conflitto arrivando in tempi brevi ad un accordo, in alternativa alla decisione giudiziale, ma ne ha anche uno secondario di grande valore umano in quanto, consentendo alle parti di sedersi intorno al tavolo della negoziazione a dialogare apertamente nella più completa libertà e riservatezza alla presenza di una persona terza imparziale (il mediatore), induce alla trasformazione delle relazioni che lo hanno generato, a cambiare in ciascun contendente la percezione del punto di vista dell’altro, a chiarire il proprio precisando gli obiettivi reali e le motivazioni che lo spingono a trovare vie d’uscita secondo criteri di ragionevolezza e di buon senso. La mediazione è una opportunità per imparare ad affrontare il conflitto, per conoscere meglio se stessi, per riconoscere il personale senso di umanità, aprendosi al dialogo con l’altro senza considerarlo un nemico, senza temere di perdere o di voler vincere a tutti i costi.
Nella mediazione non c’è chi perde o chi vince. Mentre il giudice stabilisce chi ha torto o ragione risolvendo la controversia dal punto di vista giuridico ma non il conflitto personale tra le parti, il mediatore ha il compito di facilitare la comunicazione fra i convenuti, attori principali del procedimento di mediazione, mettendo le personali abilità comunicative, le competenze, l’autorevolezza, la credibilità, la sua persona al servizio del delicato compito a lui affidato.
Riconducendo al dialogo le parti, il mediatore consente loro di uscire dal problema e di cominciare a ricostruire il rapporto personale, favorisce quindi indirettamente l’ambito sociale più ampio, indipendentemente se l’accordo verrà trovato o meno.
Attraverso la procedura di mediazione si ha una interpretazione costruttiva del conflitto, infatti se le energie vengono incanalate nella giusta direzione inducono le parti a compiere un processo di introspezione e di auto-consapevolezza che genererà valore per la vita personale nel rispetto di quella altrui.
Le parti nella mediazione
Nella mediazione le principali figure che intervengono sono la parte istante privato cittadino, azienda, ente che decide di avviare un procedimento di mediazione invitando un privato cittadino, un’azienda, un ente dal quale ritiene aversubito un torto, ovvero la parte chiamata
Se si è parte istante occorre
– Farsi assistere da un avvocato di fiducia
– Individuare l’organismo di mediazione presso il quale depositare l’istanza
– Compilare il modulo di domanda e sottoscriverlo
– Allegare la copia del proprio documento di identità
– Allegare l’attestazione dell’avvenuto pagamento di un importo a titolo di indennità (art. 28 DM 24/10/23 n. 150)
– Depositare l’istanza di mediazione presso la segreteria dell’organismo a cui ci si rivolge
Se si è parte chiamata
– Occorre consultare il proprio avvocato di fiducia per valutare la partecipazione al primo incontro di mediazione
– In caso positivo occore comunicare all’organismo di mediazione la propria presenza al primo incontro, depositando presso la segreteria dell’organismo la istanza di adesione e la attestazione dell’avvenuto pagamento di un importo a titolo di indennità (art. 28 DM 24/10/23 n. 150)
– Farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia
La giurisprudenza maggioritaria, a partire dal decreto 28/2010 art. 5 co. 1 bis e 8, ritiene che la natura della mediazione richieda che davanti al mediatore siano presenti le parti per interagire immediatamente tra loro al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto.
L'avvocato nella mediazione
Nella mediazione, al fianco della parte istante e della parte chiamata, ricopre un ruolo di grande rilievo l’avvocato.
La presenza dell’avvocato è indispensabile in caso di mediazione obbligatori o demandata dal giudice, mentre in caso di mediazione volontaria è fortemente consigliata.
A differenza di quanto avviene in giudizio, nella mediazione l’avvocato non rappresenta né difende la parte ma l’assiste, stando al suo fianco, consigliandola e aiutandola nella negoziazione con l’altra parte, informandola di tutte le conseguenze legali insite nelle varie proposte di accordo.
La parte, nell’affidarsi fiduciariamente al proprio legale, approfondirà la sua consuetudine alla mediazione; l’avvocato, auspicherà la partecipazione del proprio cliente a tutti gli incontri, consapevole che solo il diretto interessato è a conoscenza delle molteplici sfaccettature del problema, utili alla ricomposizione della controversia.
La sottoscrizione dell’eventuale accordo da parte dell’avvocato lo rende immediatamente titolo esecutivo.
Il mediatore
Il mediatore, nel corretto svolgimento della procedura di mediazione, non giudica né dà ragione a una parte o all’altra, ma le aiuta ad esplorare i reciproci interessi, a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative, riportando il litigio su un piano razionale e di reciproco rispetto, al fine di giungere alla definizione di un accordo che sia accettato e condiviso da tutte le parti.
Il mediatore è tenuto alla imparzialità e riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni acquisite dalle parti sulle quali, in seguito, non potrà essere chiamato a deporre nemmeno davanti all’autorità giudiziaria;
il mediatore deve rispondere ai requisiti di accesso e di aggiornamento continuo previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti dei singoli organismi di mediazione.
Il mediatore deve inoltre avere particolarmente sviluppate, anche attraverso formazione specifica, le capacità comunicative, di ascolto, di gestione del conflitto e dello stress per poter condurre efficacemente il processo di mediazione.
Gli incontri
Il mediatore, nel corretto svolgimento della procedura di mediazione, non giudica né dà ragione a una parte o all’altra, ma le aiuta ad esplorare i reciproci interessi, a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative, riportando il litigio su un piano razionale e di reciproco rispetto, al fine di giungere alla definizione di un accordo che sia accettato e condiviso da tutte le parti. Il mediatore è tenuto alla imparzialità e riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni acquisite dalle parti sulle quali, in seguito, non potrà essere chiamato a deporre nemmeno davanti all’autorità giudiziaria; il mediatore deve rispondere ai requisiti di accesso e di aggiornamento continuo previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti dei singoli organismi di mediazione.
Il mediatore deve inoltre avere particolarmente sviluppate, anche attraverso formazione specifica, le capacità comunicative, di ascolto, di gestione del conflitto e dello stress per poter condurre efficacemente il processo di mediazione.
Il primo incontro di mediazione Il primo incontro di mediazione sarà effettivo e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse” (dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010).La partecipazione al primo incontro avrà un costo (indennità), stabilito a scaglioni secondo il valore della controversia e sarà corrisposto da tutte parti.Nel caso in cui le parti raggiugano l’accordo o decidano di proseguire con successivi incontri, viene prevista l’applicazione di un’indennità integrativa.Il procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità; è il mediatore a decidere se lavorare con le parti in sessioni congiunte o riservate, quali domande formulare e quali argomenti approfondire, seguendo le indicazioni che provengono dalle parti stesse nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza, riferendo all’una solo quanto autorizzato a dire dall’altra.
Sono comunque le parti stesse gli attori principali del procedimento, il mediatore ha il compito di facilitare la negoziazione fra le parti e di assisterle sulle conseguenze legali delle eventuali decisioni.
L’incontro può essere aggiornato più volte fino a quando:
Le parti danno atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo, con esito dunque negativo del procedimento
Le parti, concordemente, richiedono al mediatore di formulare una proposta di accordo, che potrà essere accettata o meno.
Le parti raggiungono l’accordo con esito positivo del tentativo di conciliazione.
La durata del procedimento di mediazione
Il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede, infatti, che la durata della procedura di mediazione non superi I tre mesi.
Questo termine può essere prorogato di altri tre mesi, se sono le parti a volerlo, dopo l’avvio della mediazione e prima del termine di scadenza.
La proroga richiede però un accordo tra le parti in forma scritta. La decisione di prorogare la durata della mediazione, se viene assunta dalle parti quando il giudizio è in corso, deve essere comunicata al giudice, affinché provveda al necessario rinvio dell’udienza in cui verifica l’esito della procedura.
I tre mesi di durata base della procedura vanno conteggiati:
a partire dal giorno del deposito della domanda;
oppure dal termine stabilito dal giudice per provvedere al deposito della domanda, se la mediazione è stata avviata quando il processo era già iniziato.
Il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale prevista invece nel periodo estivo per la maggior parte dei procedimenti giudiziali.
Le spese di mediazione
Ai sensi dell’art. 28 ed art.34 del DM 24/10/23 n. 150 le parti devono remunerare i servizi di mediazione corrispondendo all’organismo le indennità (consula il nostro tariffario).
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore
Le agevolazioni fiscali ed i crediti d’imposta nella mediazione
Il primo beneficio fiscale della mediazione è rappresentato dall’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti adottati e redatti nel corso della mediazione,da tasse, imposte di bollo e spese. Il verbale contenente l’accordo di mediazione è esente invece dal pagamento dell’imposta di registro nel limite di valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.
L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 stabilisce:In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di Euro 600;Se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;I crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;In caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà; In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato alcontributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.