Regolamento mediazione civile

Regolamento in vigore per tutte le procedure incardinate prima del 15 Novembre 2023

Regolamento di procedura

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche

Art. 1 – Applicazione del regolamento.

1.1 Il presente regolamento (in seguito denominato Regolamento) disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione istituito da Camera di Mediazione & Arbitrato – Medea SRL   (in seguito denominato Organismo) per la risoluzione di controversie civili e commerciali, conformandosi ai principi di informalità, rapidità, riservatezza e trasparenza. 1.2 Si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa. 1.3 Si  applica alla  procedura  di  mediazione  a fini  conciliativi delle  controversie amministrate dall’Organismo, in relazione a controversie nazionali; le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. 1.4 In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Art. 2 – La procedura di mediazione, avvio e modalità.

2.1 La parte di una lite che intende avviare una procedura di Mediazione può farlo depositando presso la sede legale dell’organismo l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:
  1. A) L’indicazione della denominazione Camera di Mediazione & Arbitrato – Medea SRL;
  2. B) Il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti e dei loro avvocati presso cui effettuare le comunicazioni;
  3. C) L’oggetto della controversia;
  4. D) Le ragioni della pretesa;
  5. E) Il  valore  della  controversia  individuato  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Codice  di  Procedura
Civile;
  1. F) L’indicazione del giudice territorialmente competente.
2.2 In caso di domanda incompleta e/o compilata in modo errata nei suoi requisiti essenziali, questa si considera come non pervenuta. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza. 2.3 Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l’Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. 2.4 L’Organismo comunica alle parti l’avvenuta ricezione della domanda di mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.medea.legal, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo. 2.5 Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Le comunicazione vengono effettuate nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. 2.6 L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte con ogni mezzo idoneo, ed in particolare, in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. 2.7 La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente e comunque non oltre 2  (due)  giorni  antecedenti l’incontro. L’Organismo ha  facoltà, sentite  le  parti  e con opportuno  preavviso,  di  modificare  o  rinviare  (entro  i  termini  di  legge)  la  data  fissata  per l’incontro preliminare, al fine di agevolare il buon esito della procedura. 2.8 Le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni (salvo diverso accordo delle parti) a partire dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.

Art. 3 – Luogo della mediazione e le deroghe.

3.1 La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, L’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del responsabile dell’organismo e del mediatore. 3.2 L’organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altro organismo, con il quale ha raggiunto un accordo ai sensi di legge, anche per singoli affari di mediazione.  

Art. 4 – Obblighi di riservatezza.

4.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del D.M. 145/2011. 4.2 Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale  provengono le informazioni. 4.3 L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle parti o formato durante il procedimento.   Art. 5 – Nomina del mediatore. 5.1 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia. 5.2 La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.medea.legal; I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. 5.3 L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 5.4 L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili  per  l’assegnazione  degli  affari  di  mediazione  predeterminati  e  rispettosi  della  specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale   (   giuridica,   giuridico-economica,   tecnico-scientifica,   umanistica,   medica,   ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore ( tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà ( sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà anche essere compiuta secondo il criterio della turnazione. 5.5 L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. 5.6 Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.   Art. 6 – Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore. 6.1 Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di Condotta per Mediatori. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 6.2 In casi eccezionali, il responsabile dell’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 6.3 A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide il consiglio direttivo della società Camera di Mediazione & Arbitrato Medea S.r.l.   Art. 7 – Svolgimento del primo incontro di programmazione e poteri del mediatore. 7.1 Il mediatore inizia la procedura  di mediazione con il primo incontro  di programmazione durante il quale chiarisce alle parti  la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e poi invita le parti   ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. 7.2 Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Ai sensi del comma 5 ter dell’art 17 del D.Lgs. 28/2010 “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio/adesione, e spese vive documentate). 7.3 Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).   Art. 8 – Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del mediatore. 8.1 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010. 8.2 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.   Art. 9 – La proposta. 9.1 La proposta del mediatore può essere verbalizzata solo nel caso venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 9.2 Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 D.Lgs. 28/2010 e ss. mm. ii. In caso di proposta di conciliazione del mediatore, la stessa è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro  sette  giorni,  l’accettazione.  In  mancanza  di  risposta  nel  termine,  la  proposta  si  ha  per rifiutata.   Art. 10 – Conclusione della procedura. 10.1 Conclusa la procedura, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il mediatore da inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. 10.2 Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.   Art. 11 – Accordo. 11.1 Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere  di  cui  all’articolo 2  della  direttiva 2008/52/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.   Art. 12 – Mancato accordo. 12.1 Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conciliazione. Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso viene rilasciata copia originale alle parti. 12.2 Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.   Art. 13 – Presenza delle parti e loro rappresentanza. 13.1 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. 13.2 Nella procedura di mediazione obbligatoria ed in quella disposta dal giudice ex art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale del   27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere   le   parti   nel   momento   conclusivo   dell’accordo   di   mediazione,   anche   al   fine   di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.   Art. 14 – Modalità telematiche per la Mediazione. 14.1 Previo pagamento delle spese vive previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura  di  mediazione,  con  il  consenso  del  mediatore  e  dell’Organismo,  possono  essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni. 14.2 L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. 14.3 La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto, mediante apposita indicazione nei campi appositi predisposti all’interno dell’Istanza di Mediazione e nell’Istanza di Adesione. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo. 14.4 Il servizio della mediazione telematica è accessibile mediante la piattaforma telematica all’indirizzo web dedicato “https://www.medea.legal”. 14.5 L’iscrizione alla piattaforma, conseguente alla presentazione dell’istanza di mediazione/di adesione, potrà avvenire:         direttamente dal sito web “https://www.medea.legal, compilando il relativo form online;     attraverso la segreteria dell’Organismo, che provvederà a rilasciare le relative credenziali alla parte istante/invitata che intende aderire al servizio di mediazione telematica. 14.6 L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’O.d.M. non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali. 14.7 Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita piattaforma sul  sito  web  “https://www.medea.legal”,  secondo  le  istruzioni  indicate  nell’invito formale trasmesso alle parti.. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte. 14.8 Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza. 14.9   Titolare   del   Trattamento   dei   dati   personali   e   sensibili   è   la   società   CAMERA   DI MEDIAZIONE & ARBITRATO – MEDEA S.R.L., C.F. e P. IVA 06800840826, Sede Legale: Via G.B.        Impallomeni        n.        4,        90134        –        Palermo        (PA),        indirizzo        e-mail: segreteria.mediazionecivile@gmail.com. 14.10 Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, si rinvia all’allegato A del presente regolamento di procedura.   Art. 15 – Spese di avvio/adesione e Indennità di mediazione. 15.1 Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro preliminare di programmazione, oltre ai costi di avvio/adesione nessuna altra spesa è dovuta. Qualora le Parti decidano di proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro preliminare di programmazione, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità dovute sono quelle indicate nelle Tabelle A e B ed allegate al regolamento. 15.2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente  concordato  con le  parti  e  il  pagamento  delle  relative  parcelle  non rientra  negli importi previsti in tabella. 15.3 Le spese di avvio/adesione devono essere corrisposte prima dell’inizio del primo incontro preliminare  e  sono  condizione  di  avvio  e  prosecuzione  della  procedura  di  mediazione.  Le indennità devono essere corrisposte prima dell’inizio del secondo incontro in misura non inferiore alla metà ed essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di mancata conciliazione o accordo di cui all’art.11 del D.Lgs. 28/2010.   Art. 16 – Criteri di determinazione dell’indennità. 16.1 L’indennità calcolata in base al valore della controversia comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 16.2 Per le spese di avvio/adesione, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre IVA   per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore a Euro 250.000,00,  oltre  alle  spese  vive  documentate.  L’importo  è  dovuto  anche  in  caso  di  mancato accordo. 16.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento. 16.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma di legge:
  1. A) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
  2. B) deve essere  aumentato  in  misura  non  superiore  a  un  quarto  in  caso  di  successo  della mediazione;
  3. C) deve essere  aumentato  di  un  quinto  nel  caso  di  formulazione  della  proposta  ai  sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
  4. D) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  5. E) deve essere ridotto a euro quaranta più iva per il primo scaglione e ad euro cinquanta più iva per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma
quando  nessuna  delle  controparti  di  quella  che  ha  introdotto  la  mediazione,  partecipa  al procedimento. 16.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 16.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 16.7 Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 16.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.  In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 16.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del secondo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 16.10 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 16.11 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 16.12 Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 16.13 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. Tabella A Indennità di Mediazione Volontaria Art. 16 comma 4 D.M. 180/2010 ss. mm. e ii.
Valore della lite Costo per parte
Fino a € 1.000 € 65,00 + IVA
Da € 1.001 a 5.000 € 130,00 + IVA
Da € 5.001 a 10.000 € 240,00 + IVA
Da € 10.001 a 25.000 € 360,00 + IVA
Da € 25.001 a 50.000 € 600,00 + IVA
Da € 50.001 a 250.000 € 1.000,00 + IVA
Da € 250.001 a 500.000 € 2.000,00 + IVA
Da € 500.001 a 2.500.000 € 3.800,00 + IVA
Da € 2.500.001 a 5.000.000 € 5.200,00 + IVA
Oltre € 5.000.000                   € 9.200,00 + IVA Tabella B Indennità di Mediazione Obbligatoria Art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010 ss. mm. ii.
Valore della lite Costo per parte
Fino a € 1.000 € 43,33 + IVA
Da € 1.001 a 5.000 € 86,67 + IVA
Da € 5.001 a 10.000 € 160,00 + IVA
Da € 10.001 a 25.000 € 240,00 + IVA
Da € 25.001 a 50.000 € 400,00 + IVA
Da € 50.001 a 250.000 € 666,67 + IVA
Da € 250.001 a 500.000 € 1.000,00 + IVA
Da € 500.001 a 2.500.000 € 1.900,00 + IVA
Da     €     2.500.001     a 5.000.000 € 2.600,00 + IVA
Oltre € 5.000.000 € 4.600,00 + IVA
Per le procedure di mediazione il cui importo indicato è Indeterminabile, se all’esito del procedimento il valore risulta diverso, l’importo dovuto sarà corrispondente allo scaglione richiesto.   Art. 17 – Responsabilità delle parti. 17.1 E’ di competenza esclusiva delle parti:
  1. A) L’assoggettabilità  della  controversia  alla  procedura  di   L’Organismo  non  può essere ritenuto responsabile di: eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
  2. B) Le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
  3. C) L’individuazione dei  soggetti  che  devono  partecipare  alla  mediazione,  con  particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  4. D) L’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
  5. E) L’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  6. F) La determinazione del valore della controversia;
  7. G) La forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  8. H) Le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
  9. I) Le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’ar 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 18 – Interpretazione e applicazione delle norme. 18.1 La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall’Organismo.   Art. 19 – Diritto di accesso e trattamento dei dati personali. 19.1 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.   Art. 20 – Ammissione al gratuito patrocinio. 20.1 Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).   ALLEGATO A – REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione offerto da CAMERA DI  MEDIAZIONE  & ARBITRATO – MEDEA S.R.L.,  al fine di fornire un servizio integrativo,  che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di procedura, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
  1. A) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.
  1. 1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, l’Organismo CAMERA DI MEDIAZIONE & ARBITRATO MEDEA S.R.L. mette a disposizione delle parti una piattaforma telematica per lo svolgimento di una o più fasi della procedura, purché le parti richiedenti siano munite di adeguati mezzi informatici: computer ovvero altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet e software necessari per l’utilizzo della piattaforma -Adobe Flash Player- (ove ciò non avvenga la CAMERA DI MEDIAZIONE & ARBITRATO MEDEA S.R. non è responsabile di eventuali anomalie o malfunzionamenti). È possibile svolgere gli incontri di mediazione in videoconferenza a   mezzo   piattaforma   telematica   protetta,   ovvero   di   piattaforma   avente   le caratteristiche di cui all’art. 16 comma 3 secondo capoverso del Decreto Legislativo n. 28/2010. Il costo per l’attivazione del servizio sarà comunicato preventivamente alla parte richiedente.
  2. 2. Sono utilizzabili, per lo svolgimento della mediazione, gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
  3. 3. L’utilizzo del  servizio  telematico  può  riguardare  l’intero  procedimento  di  mediazione,  dalla
presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail).
  1. 4. Il link inviato dalla Segreteria dell’Organismo alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi, lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per eventuali incontri successivi; CAMERA DI MEDIAZIONE & ARBITRATO MEDEA S.R.L. non è pertanto responsabile in caso di malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
  2. 5. Per quanto  concerne  le  modalità  di  sottoscrizione  del  verbale  conclusivo  del  procedimento  di
mediazione, tale attività dovrà avvenire tramite firma digitale; nel caso in cui la parte sostanziale sia sprovvista di kit di firma digitale, il verbale potrà essere sottoscritto da quest’ultimo mediante firma analogica  che  dovrà  esser  apposta  alla  presenza  di  tutti  i  partecipanti  alla  mediazione,  anche  se collegati da remoto e con il loro consenso. In ogni caso gli Avvocati sottoscriveranno, a mezzo firma digitale,  il  verbale  conclusivo  sottoscritto  preventivamente  dal  proprio  Assistito,  trasmettendo  il relativo file a mezzo posta elettronica certificata all’Organismo. Nel caso di sottoscrizione analogica della parte, sarà cura dell’Avvocato, oltre che inviare, a mezzo pec, il verbale con firma analogica della parte e apposizione della propria firma digitale, consegnare all’Organismo anche l’originale cartaceo sottoscritto con firma analogica propria e della parte.
  1. 6. In caso di sottoscrizione mediante kit di firma digitale, il sistema di sottoscrizione dovrà essere
garantito tramite il programma software DIKE (conforme CNIPA 45/2009) ,versione 5.5.0.
  1. 7. In caso di assenza di Pec da parte di uno dei partecipanti il verbale dovrà essere sottoscritto e inviato
all’organismo e al mediatore tramite posta raccomandata a/r.
  1. B) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.
L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali.
  1. C) Incontro di mediazione.
Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.